La sezione edilizia della CCTP rilascia ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del regolamento edilizio un parere motivato non vincolante nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 76, comma 2, della l.p. n. 9/2018, qualora il piano di attuazione non contenga precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza non sia esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione dello stesso piano o in sede di ricognizione di quello vigente, e precisamente nei casi seguenti:
- interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera e), della l.p. n. 9/2018, consistenti nella costruzione di nuovi edifici;
- interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera d), della l.p. n. 9/2018 consistenti nella demolizione, anche parziale, e ricostruzione, anche parziale, di edifici;
- interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera e), della l.p. n. 9/2018, consistenti nell’ampliamento fuori terra di edifici esistenti;
- su richiesta del Sindaco per gli interventi di particolare importanza o complessità, a meno che il Sindaco non richieda, di concerto con la sezione edilizia della CCTP, che la valutazione sia effettuata da parte della CCTP in composizione plenaria.
- Nei casi succitati la sezione edilizia della CCTP rilascia, su richiesta del Sindaco, un parere interlocutorio ai sensi dell’articolo 76, comma 3, della l.p. n. 9/2018.
- La sezione edilizia della CCTP rilascia infine i pareri sui provvedimenti per i quali i pareri della CCTP o della Commissione comunale edilizia siano previsti da leggi o regolamenti.
La Commissione comunale per il paesaggio assume anche le funzioni della Commissione sezione edilizia della CCTP.